storia e memoria
Di Massimo Pascolini
Il Decreto Pepoli dell'11 dicembre 1860, è il provvedimento con cui Gioacchino Napoleone Pepoli, Regio Commissario Generale Straordinario per l'Umbria, estese ai territori umbri l'ordinamento amministrativo sabaudo. Esso ha ridisegnato l'organizzazione territoriale e ha sancito la soppressione degli ordini religiosi.
La legge in questione disponeva infatti la soppressione di ordini, corporazioni e congregazioni religiose “i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico”.
I beni patrimoniali degli ordini soppressi passarono in blocco sotto l'amministrazione di una Cassa Ecclesiastica, la quale riconosceva a sua volta una rendita del 5% a favore del “Fondo per il Culto”. Questo fondo doveva, secondo la legge, provvedere alla pensione dei membri degli ordini soppressi.
Il provvedimento ha decretato la confisca dei beni e la chiusura di molti conventi ed enti ecclesiastici presenti nel territorio umbro .
Nel comune di Umbertide vennero confiscati l’eremo di Monte Corona, il convento di S. Maria ed il convento di S. Francesco.

Con il Decreto Legge n. 855 del 25 settembre 1862, si stabilisce il passaggio o la vendita di quei beni precedentemente confiscati agli ordini religioni ma non ritenuti utili pubblicamente.

Il 3 dicembre 1863 presso lo studio del Dottor Ruggero Burelli Pubblico Notaio, residente in Umbertide viene stipulato l’atto di concessione in uso dei due conventi e chiese di Santa Maria e di San Francesco. Sono presenti il Dott. Giuseppe De Magi, originario di Vigevano ma residente a Perugia in qualità di Ricevitore della Cassa Ecclesiastica di Perugia ed i Sig. Giuseppe Dott. Savelli, assessore facente la funzione di sindaco, Raffaele Santini, assessore, Federico Griacci, e Francesco Reggiani, assessori supplenti, tutti rappresentanti la Giunta Municipale del comune di Umbertide.
Il Dottor De Magi, opera anche in virtù del Decreto Legge del 25 settembre 1862, n. 855 (1), Art. 27 (2).

Oggetto dell’atto sono:
1) Il Convento dei “Minori Osservanti” di S. Maria, situato ad Umbertide, vocabolo “Il Mercato”, segnati nella pubblica mappa urbana con le lettera “M – N” che comprendono l’intera clausura; il Convento con chiostro e corte (lettera O); l’intera chiesa (lettera P); L’Oratorio di S. Pietro martire (numeri di mappa 256 – 255 e 257) che contengono anche piccoli spazi annessi al convento stesso. Si precisa che gli spazi relativi ai numeri di mappa 255 e 257 sono completamente incolti, mentre sulla particella 256 sono in corso delle opere di riempimento per portarla al livello della strada per servire da ingresso al nuovo ospedale in via di costruzione. Per la concessione di quanto sopra viene stabilito un canone annuo di Lire 300.00 da pagarsi ogni anno anticipatamente, a partire dal giorno della stipula del contratto che i rappresentanti comunali si obbligano a far pagare ogni anno alla Cassa
2) il Convento dei “Minori Conventuali” di S. Francesco, situato ad Umbertide, segnati nella pubblica mappa urbana con le lettera “X”, che comprende la “chiesa e cimitero” ; con la lettera “Y” che comprende l’intero convento e chiostro, ed il numero di mappa 599 che comprende l’intero orto. Per il convento di San Francesco, i rappresentati comunali si obbligano di provvedere a tutte le spese di manutenzione dei fabbricati, alla riapertura alle funzioni della relativa chiesa, e di soddisfare tutte le associazioni e pie opere che risultino a carico della medesima. Si stabilisce il canone annuo in lire 150.
Si concedono anche tutti gli arredi sacri e mobilie delle due chiese.
L’atto poi prevede dei patti e condizioni:
1) Dal quarto giorno in poi, il Comune dovrà pagare le spese di ogni tipo già fatte, e si obbliga a fare ogni anno un rendiconto delle medesime.
2) Saranno a carico del Comune le spese di manutenzione e riparazioni di qualsiasi genere occorrenti a tutti gli immobili, chiese comprese, presenti nell’atto.
3) Il Comune dovrà provvedere alla riapertura della chiesa di S. Maria tutte le volte che ne venga richiesta.
4) Tutte le volte che la Cassa Ecclesiastica riconoscesse a famiglie o persone private la proprietà delle chiese annesse, sarà suo diritto decidere al meglio, senza che il Comune possa chiedere compensi o indennizzi.
5) Tutte le spese relative al presente atto, saranno a carico del Comune.
L’atto viene concluso e firmato dalle parti, oltre a due testimoni, il Dottor Giovan Battista Ticchioni, ed il Sig. Aristide Reggiani, ambedue proprietari, residenti in Umbertide, alle ore 6 e mezzo pomeridiane.

Note:
1. Gazzetta Ufficiale. Decreto n. 855 del 25 settembre 1862. “Il Decreto approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862 sul passaggio dei beni della Cassa Ecclesiastica al Demanio dello Stato”.
2. Gazzetta Ufficiale. Decreto n. 855 del 25 settembre 1862, Art. 27. “L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dovra' cedere sin d'ora ai comuni l’uso di quegli edifici monastici disponibili e non indispensabili al servizio governativo, di cui facessero richiesta per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità mediante la corresponsione di un annuo canone da determinarsi”.

Fonte: Archivio Storico del comune di Umbertide, Archivio Notarile, rogiti Notaio Dottor Ruggero Burelli, (1862, mar.1 – 1863, dic. 28) n. 950
Le foto sono dell’Archivio fotografico del Comune di Umbertide e dell’Archivio personale di Giuseppe Severi
